Statuto/Regolamento

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Statuto

(Approvato dalle Assemblee dei Soci del 21.03.1974, modificato dall’Assemblea dei Soci del 17.11.2010)

Art. 1
E’ costituita l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, con sede legale in Firenze, Via La Pira 4, la quale comprende:
-i Musei scientifici che raccolgono le testimonianze e i materiali relativi alle scienze e alla loro storia, li conservano, li comunicano e li rendono disponibili
alla ricerca e alla fruizione pubblica nell’ambito delle discipline scientifiche;
-gli Orti Botanici;
-i Giardini Zoologici;
-gli Acquari;
-e i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di comunicazione e/o conservazione e ricerca in ambito scientifico.

Art. 2
L’Associazione che ha natura di associazione culturale agli effetti dell’art. 148,
comma 3 del D.P.R. n. 917/1986, è priva di qualsiasi finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) tutelare le condizioni morali, giuridiche ed economiche nelle quali si svolge l’attività delle istituzioni di cui all’art. 1;
b) tutelare il patrimonio nazionale di museologia scientifica, promuovendo movimenti di opinione ed iniziative atte ad evitare la dispersione ed il deterioramento del patrimonio stesso e a curarne invece l’aggiornamento e l’incremento;
c) mantenere desto l’interesse del pubblico per tali istituzioni, potenziandone le funzioni educativa e divulgativa;
d) vigilare perché i compiti culturali del personale scientifico e tecnico di tali istituzioni siano tenuti nella considerazione dovuta e perché organici e carriere siano adeguati alla giusta valutazione dei compiti stessi;
e) promuovere intese fra le istituzioni per facilitare scambi di esperienze e di materiale, nonché per la formulazione di normative comuni;
f) mantenere il collegamento con Associazioni similari italiane ed estere.

Art. 3
Sono mezzi per l’attuazione di questo programma:
a) l’organizzazione, in Italia e all’estero, eventualmente anche in collaborazione con soggetti istituzionalmente riconosciuti di:
-congressi, per la trattazione di temi di interesse generale;
-convegni, seminari e giornate di studio, per la trattazione di tematiche di interesse particolare;
-corsi di aggiornamento professionale per il personale delle istituzioni inquestione;
b) il rapporto e la collaborazione con i Ministeri competenti, con le altre Autorità centrali e periferiche e con gli Enti Locali, aventi giurisdizione sulle istituzioni in questione;
c) le pubblicazioni e le circolari sociali, nonché ogni altra forma di divulgazione scientifica e pubblicitaria attinente gli scopi di cui all’art. 2.

Art. 4
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta dei soci, di costituire gruppi di lavoro interni all’Associazione, eventualmente anche aperti all’apporto di competenze esterne ad essa purché professionalmente qualificate per l’approfondimento di tematiche specifiche attinenti i compiti e il ruolo delle istituzioni in questione.

Art. 5
I soci si differenziano in:
a) ordinari;
b) aderenti;
c) benemeriti.
Possono essere soci ordinari:
-le istituzioni pubbliche o private, di cui all’art. 1 (soci “istituzionali”);
-il personale scientifico e tecnico e i collaboratori a qualsiasi titolo, delle istituzioni di cui all’art. 1, anche in quiescenza, nonché i docenti universitari di discipline connesse con l’attività delle istituzioni di cui all’art. 1, che hanno o hanno avuto funzioni di responsabilità nella conservazione di collezioni naturalistiche o scientifico-tecniche (soci “individuali”).
Possono essere soci aderenti le persone, gli enti e le associazioni che non rientrano nei punti precedenti, ma che dimostrino di partecipare o di essere comunque interessati all’attività delle istituzioni di cui all’art. 1.
Il titolo di socio ordinario e aderente viene conferito dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’interessato in possesso dei requisiti sopra specificati, sottoscritta da  due Soci in regola con il pagamento delle quote dell’anno in corso e viene ratificato dall’Assemblea.
I soci ordinari e aderenti sono tenuti entro il primo trimestre di ogni anno al pagamento delle quote sociali. I soci morosi possono essere esclusi dall’Associazione, nei modi e nei termini precisati nel Regolamento.
La qualifica di socio benemerito è conferita a vita dal Consiglio Direttivo, dopo ratifica da parte dell’Assemblea, a coloro che hanno dato un rilevante contributo alla museologia scientifica.
I soci ordinari, a seconda della loro attività, sono attribuiti a differenti categorie secondo la tipologia prevista dal regolamento.
A tutti i Soci dell’Associazione, in regola con il pagamento delle quote pagamento delle quote associative, sono riconosciuti i medesimi diritti.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.
Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

Art. 7
L’Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta l’anno e di regola entro il primo quadrimestre dell’anno sociale, nella località scelta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione ed il programma di lavoro da svolgere amezzo del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, a cui possono partecipare con uguali diritti tutti i soci, procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, alla ratifica dei nuovi Soci, all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, alla determinazione delle quote sociali, all’approvazione delle modificazioni del presente Statuto e del Regolamento e si pronunzia su ogni argomento posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere riunita anche in adunanza straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o lo richieda il Collegio dei Revisori o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Soci. Le convocazioni dell’Assemblea in adunanza ordinaria e straordinaria devono essere fatte con almeno 20 giorni di preavviso mediante lettera, fax o e-mail e devono contenere l’ordine del giorno dell’adunanza.
Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; le deliberazioni, salvo i casi in cui è previsto diversamente, sono prese a maggioranza dei presenti all’Assemblea. È ammessa la votazione per delega. Ogni persona presente può disporre al massimo di tre deleghe. Le elezioni per le cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. In caso di parità è eletto il socio con la maggior anzianità sociale. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 8
Le convocazioni dell’Assemblea, le deliberazioni della stessa ed i bilanci consuntivi sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione.

Art. 9
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di 7 membri, eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l’Economo, i quali costituiscono la Giunta esecutiva, che può prendere provvedimenti di normale amministrazione, ed eventualmente di urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea, esegue e cura tuttigli atti inerenti al compimento dei fini che l’Associazione si propone, esamina le proposte per le nomine dei soci ordinari ed aderenti da presentare per la ratifica all’Assemblea, provvede alle eventuali pubblicazioni.
Il Consiglio redige annualmente un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Le adunanze del Consiglio sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio provvederà alla cooptazione di un nuovo Consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. In sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente; in mancanza di questi, da un Consigliere delegato dal Consiglio.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea fra i Soci, esercita il controllo sull’amministrazione dell’Associazione; potrà quindi in qualsiasi momento controllare lo stato dicassa, i registri, la contabilità ed in genere tutti gli atti amministrativi.
I Revisori, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, danno relazione del proprio mandato in Assemblea.

Art. 12
Ai fini delle deliberazioni relative alla nomina dei componenti il ConsiglioDirettivo ed il Collegio dei Revisori:
-hanno l’elettorato attivo tutti i soci in regola con le quote sociali dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni;
-hanno l’elettorato passivo tutti i soci in regola con le quote sociali dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

Art. 13
Il fondo sociale è costituito:
a) dalle quote annuali dei Soci ordinari ed aderenti;
b) da contributi statali, contribuzioni straordinarie ed elargizioni di Enti o di privati.
Durante la vita dell’Associazione, alla stessa è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14
Il Socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale; in caso diverso il rapporto di associazione si intende rinnovato per l’anno successivo. L’eventuale esclusione di un Socio è di competenza dell’Assemblea che delibererà su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 15
Le votazioni, compresa quella per l’elezione del Consiglio Direttivo, possono essere effettuate per corrispondenza, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 16
La Sede operativa dell’Associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze del Consiglio stesso. Tale sede resta valida per tutta la durata del Consiglio in carica.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo elabora un Regolamento per l’applicazione delle norme statutarie e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il regolamento può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 18
Per deliberare modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, con conseguente devoluzione del suo patrimonio, occorre una deliberazione dell’Assemblea assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Art. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione impostadalla legge.

Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge.

 

Regolamento

(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 26.06.1986; modificato nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 17.11. 2010)

Capo I – Soci
Art. 1
I soci ordinari e aderenti possono essere di due tipi: individuali (le singole persone) o istituzionali (musei, associazioni, enti, ecc. sia pubblici che privati).

Art. 2
Ogni socio ordinario al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione viene assegnato ad una determinata categoria (secondo quanto previsto dal successivo Art. 4), che viene stabilita dal Consiglio Direttivo a seconda della sua posizione giuridica e delle attività svolte dal socio.

Art. 3
Ogni socio resta sempre attribuito ad una medesima categoria, anche dopo eventuale collocamento a riposo. L’eventuale trasferimento di un socio ad altra categoria può essere:
1) richiesto dall’interessato con motivata domanda;
2) operato dal Consiglio Direttivo in seguito a documentate informazioni e in tal caso sarà tempestivamente comunicato al socio.

Art. 4
Ogni socio ordinario, sia individuale che istituzionale, rientra in una delle seguenti categorie:
1) Musei pubblici di enti locali;
2) Musei statali;
3) Musei privati o con parziale partecipazione pubblica (individuali, di enti religiosi, di associazioni private, ecc.);
4) Orti Botanici;
5) Giardini Zoologici;
6) Acquari;
7) Soggetti che istituzionalmente svolgono attività di comunicazione e/o conservazione e ricerca in ambito scientifico;
8) Sistemi, reti e raggruppamenti museali.

Art. 5
I soci istituzionali sono rappresentati nei loro rapporti con l’A.N.M.S. di norma dal direttore (o dal direttore scientifico qualora sia diverso da quello amministrativo); possono essere rappresentati anche da persona espressamente delegata dall’amministrazione di competenza.

Art. 6
I soci istituzionali, al momento della loro iscrizione, sono tenuti ad indicare il nome della persona che rappresenta l’istituzione nei suoi rapporti con l’A.N.M.S. e del suo eventuale sostituto.

Art. 7
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione a socio (secondo il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo) il richiedente deve indicare l’anno di inizio della sua associazione, che può decorrere dall’anno in corso o da quello successivo.

Art. 8
I soci sono tenuti a pagare le quote entro il primo trimestre dell’anno in corso; in caso di pagamento ritardato oltre l’anno in corso sono considerati morosi. Ai soci morosi viene richiesto almeno due volte dall’Economo il pagamento delle quote arretrate; nel caso che il socio non dia risposta dopo due anni di morosità (cioè dopo il mancato pagamento di tre quote annuali), viene inserito dal Consiglio Direttivo fra i soci proposti per la decadenza. La proposta di decadenza viene presentata alla prima Assemblea generale successiva ai tre anni di morosità; l’Assemblea delibera secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.

Art. 9
I soci decaduti che desiderano essere riammessi devono pagare le quote arretrate fino ad un massimo di tre quote; in tal caso hanno diritto a ricevere le pubblicazioni edite nei tre anni relativi. Dopo tre anni i soci che desiderano essere riammessi seguono la procedura di iscrizione dei nuovi soci; in tal caso non hanno diritto a ricevere le pubblicazioni arretrate.

Art. 10
Il socio in regola con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente riceve gratuitamente tutte le pubblicazioni sociali; il socio non in regola con quanto sopra non riceverà più le pubblicazioni sociali.

Art. 11
Per esercitare il diritto di voto il socio deve essere in pari almeno con le quote sociali dell’anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Capo II – Quote sociali
Art. 12
Le quote sociali sono proposte di volta in volta dal Consiglio Direttivo e quindi discusse ed approvate dall’Assemblea dei soci.

Capo III – Assemblea
Art. 13
L’Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare i bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso nella sua prima riunione dell’anno.

Art. 14
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; alle votazioni possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea.

Art. 15
I soci possono delegare per scritto altri soci presenti all’Assemblea a votare in loro vece.
Ogni socio individuale presente all’Assemblea può disporre al massimo di 3 deleghe; i deleganti devono essere soci individuali o rappresentanti ufficiali di soci istituzionali. Ogni persona presente all’Assemblea a nome di un socio istituzionale deve esserne il rappresentante ufficiale o deve avere regolare procura da parte del rappresentante ufficiale; in quest’ultimo caso non può essere provvista di deleghe.
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è ammesso il voto per corrispondenza. A tal fine, all’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere allegata una scheda di voto che deve contenere gli estremi della riunione assembleare con l’indicazione delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio. Il voto per corrispondenza va esercitato mediante lettera inviata via posta, o mediante telefax o mediante posta elettronica, da trasmettere agli indicati sulla scheda di voto stessa, ed è valido se perviene all’Associazione prima dell’inizio dell’Assemblea. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega.
Qualora il voto debba avvenire per scrutinio segreto esso potrà essere esercitato anche per corrispondenza solo con la modalità della lettera inviata in busta chiusa. La busta con l’indicazione del mittente dovrà contenere una seconda busta anonima sigillata, con all’interno la scheda di voto.

Capo IV -Elezioni del Consiglio Direttivo
Art. 16
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea convocata secondo le norme dell’art. 7 dello Statuto in seduta ordinaria durante l’ultima manifestazione sociale dell’anno precedente il quadriennio relativo alla durata in carica del Consiglio da eleggere.

Art. 17
Hanno l’elettorato attivo tutti i soci in pari con le quote sociali dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni.

Art. 18
I soci istituzionali esercitano il loro voto tramite i loro rappresentanti di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19
Hanno l’elettorato passivo tutti i soci in pari con le quote sociali dell’anno in cui si svolgono le elezioni. Per i soci istituzionali possono essere eletti solo i rappresentanti ufficiali delle istituzioni stesse e non altre persone.

Art. 20
Le modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo (come presentazione delle candidature, numero dei nominativi da esprimere in ogni scheda, risoluzione dei casi di eletti a pari voti, organizzazione del seggio elettorale, ecc.) sono stabilite dall’assemblea nella sua riunione di cui all’art. 16 di questo Regolamento.

Capo V – Consiglio Direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno (e, ove necessario, in occasione delle Assemblee) su convocazione del Presidente, il quale comunica l’ordine del giorno della seduta almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 22
La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire per lettera, fax o e-mail e deve contenere l’ordine del giorno della seduta.

Art. 23
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art. 24
Il verbale di ogni adunanza del Consiglio Direttivo viene inviato dal Segretario ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta nella quale dovrà essere approvato. In casi particolari il verbale può essere approvato per lettura diretta nella seduta nella quale viene presentato. Le delibere urgenti possono essere approvate seduta stante per decisioni unanime.

Art. 25
La Giunta si riunisce su espresso invito del Presidente. La Giunta può prendere provvedimenti di rilievo soltanto in caso di urgenza; tali provvedimenti devono in tutti i casi essere approvati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva a quella della Giunta.

Art. 26
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 27
Le cariche del Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed Economo sono di norma incompatibili con quella di Direttore della Rivista.

Art. 28
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito, altri soci o persone estranee per la discussione di determinati argomenti.

Art. 29
E’ ammesso l’eventuale rimborso spese a consiglieri e a invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e/o ai membri di commissioni temporanee per la partecipazione alle relative riunioni, su presentazione della relativa documentazione.

Capo VI – Commissioni temporanee, gruppi di lavoro
Art. 30
Secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo per l’esame di particolari problemi di interesse dell’Associazione può nominare commissioni temporanee o Gruppi di lavoro composti anche da persone estranee al Consiglio ed eventualmente anche da non soci. Tali commissioni o gruppi, che sono presieduti da un socio a ciò espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, riferiscono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo decadono a conclusione dei lavori e in tutti i casi alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Art. 31
Ai gruppi di lavoro di ambito regionale possono essere affidati, su espresso invito da parte del Consiglio Direttivo, compiti relativi ai rapporti fra l’Associazione e le autorità regionali preposte allo sviluppo e alla tutela delle istituzioni culturali di carattere museale scientifico della regione.

Capo VII – Revisori
Art. 32
Ogni anno l’Economo invia in esame ai revisori ordinari e a quelli supplenti i bilanci consuntivo e preventivo. L’invio deve avvenire prima della seduta di Consiglio nella quale i bilanci verranno discussi.

Capo VIII – Convocazioni e riunioni telematiche.
Art. 33
Convocazione Giunta.
In analogia con quanto previsto all’Art. 24 del Regolamento, anche le convocazioni della Giunta possono essere fatte tramite e-mail.
Riunioni telematiche della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Per problemi di normale amministrazione ovvero per particolari urgenze, sia le riunioni della Giunta che le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate per via telematica. Il Segretario redigerà il verbale di tali riunioni, verbale che dovrà essere inviato per via telematica a tutti i partecipanti, i quali dovranno dichiarare tramite fax la loro partecipazione alla riunione telematica e la loro approvazione del verbale relativo.

Capo IX – Pubblicazioni
Art. 34
Le pubblicazioni dell’Associazione sono:
1) Rivista “Museologia Scientifica”;
2) Collana “Museologia Scientifica – Memorie” (con pubblicazioni monografiche e Atti dei Congressi sociali, di convegni e di altre manifestazioni);
3) Pubblicazioni varie.

Art. 35
La rivista “Museologia Scientifica” è diretta di norma da un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso; qualora il direttore della rivista sia scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui si discutono problemi inerenti la rivista. Il direttore ha la responsabilità delle pubblicazioni.

Art. 36
Il direttore scientifico (Editor) di “Museologia Scientifica” si avvale della collaborazione di Editors associati e di un Comitato Scientifico nominati dal Consiglio Direttivo. Di essi possono far parte anche persone che non siano soci dell’A.N.M.S.

Art. 37
Gli Editors Associati si riuniscono su invito del direttore della rivista e possono operare anche per corrispondenza o per via telematica.

Art. 38
Il controllo della validità scientifica dei lavori pubblicati su “Museologia Scientifica” è affidato a revisori scelti di volta in volta dal Direttore della rivista su suggerimento degli Editors Associati e del Comitato Scientifico.

Art. 39
Per l’attività editoriale e tipografica “Museologia Scientifica” si avvale di norme redazionali stabilite dal direttore scientifico della Rivista e dagli Editors Associati ed approvate dal Consiglio Direttivo. Queste possono essere modificate in qualsiasi momento su delibera del Consiglio Direttivo. Tali norme vengono pubblicate sulla rivista di “Museologia Scientifica”.


Art. 40
Gli autori possono contribuire alle spese di stampa dei rispettivi lavori con le modalità indicate nelle norme redazionali di cui all’Art. 39.

Art. 41
Le pubblicazioni al momento della loro uscita sono distribuite gratuitamente ai soci in pari con le quote sociali. I soci possono ottenere dietro richiesta le pubblicazioni arretrate, che vengono loro cedute a metà prezzo. Ulteriori copie dell’ultimo numero possono anche essere richieste e cedute a prezzo intero.

Art. 42
Tutte le spese di distribuzione ai soci delle pubblicazioni sociali dell’anno in corso sono a carico dell’Associazione.

Art. 43
Le pubblicazioni sociali sono cedute prevalentemente ai soci. I prezzi di vendita delle pubblicazioni sociali sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 44
La rivista “Museologia Scientifica” e le altre pubblicazioni dell’ANMS possono essere cedute anche in cambio di qualificate riviste italiane o straniere di contenuto analogo (su delibera del Consiglio Direttivo) oppure in abbonamento; può essere anche inviata in omaggio ad enti o istituzioni rappresentative nel settore di competenza.

Capo X – Biblioteca
Art. 45
La biblioteca dell’A.N.M.S. consta di opere sia acquistate che pervenute in omaggio o in cambio. Il Consiglio Direttivo indica la sede della Biblioteca che deve essere ospitata in idonei locali resi disponibili da un Ente Socio Istituzionale.

Art. 46
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono consultare le opere della biblioteca.

Art. 47
E’ ammesso il prestito esterno (diretto o per corrispondenza) limitatamente ai soci dell’Associazione; in tal caso i soci si impegnano a restituire alla biblioteca l’opera richiesta entro 15 giorni. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del socio.

Art. 48
Nel caso in cui l’opera avuta in prestito andasse smarrita il socio deve indennizzare l’Associazione del danno subìto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 49
Il prestito esterno sarà effettuato di norma nei casi in cui non possa essere sostituito da fotocopie. Ai soci che usufruiscono di questo servizio verranno addebitate le spese di costo e di spedizione delle fotocopie.