Statuto e Regolamento


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Statuto ANMS Regolamento ANMS

Statuto


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Associazione Nazionale dei Musei Scientifici ETS – ANMS ETS

 

(approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci

in data 16.10.2025, Padova)

 

 

Preambolo

L’associazione si richiama ai principi della Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani ed al diritto di accesso alla cultura in questa sancito all’articolo 27, nonché ai principi ed alle finalità della convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale.

L'associazione si riconosce nei principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana negli articoli 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e 33 “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento” e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; è in linea con i principi e le direttive dell’UNESCO, dell’ICOM e dell’Unione Europea che definiscono obiettivi e strategie prioritarie per la cultura; condivide in particolare la Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge; condivide e fa propri gli obiettivi e le esortazioni della Convenzione di Faro.

In base a queste premesse, i suoi soci si sentono membri di una comunità che riconosce il valore della cultura scientifica e ne promuove la conoscenza a tutti i cittadini, attraverso le risorse e le azioni dei loro Musei; ritengono fondamentali il dialogo con i visitatori e il territorio, lo scambio culturale, la condivisione di patrimoni, esperienze, valori e saperi, in particolare in tema di bio e geodiversità, auspicando il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i membri della comunità stessa. L’obiettivo sono il benessere e la sostenibilità per tutti i viventi del Pianeta e il Pianeta stesso.

 

* * * * *

 

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

1.      È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un’associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Associazione nazionale dei musei scientifici ETS”, in breve “ANMS ETS”, da ora in avanti indicata come “associazione” nel presente testo, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

2.      La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere assunta dal consiglio direttivo quale organo di amministrazione, così come la decisione in merito all’eventuale istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia ed all’estero.

3.      L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

 

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità, attività)

1.     Scopo generale dell’associazione è rappresentare, coordinare, promuovere, valorizzare, supportare e tutelare i musei scientifici, per tali intendendo le istituzioni culturali che raccolgono testimonianze e materiali relativi alle scienze e alle tecniche ed alla loro storia, che li conservano, li comunicano e li rendono disponibili alla ricerca ed alla fruizione pubblica, compresi gli orti botanici, i giardini zoologici, gli acquari e gli istituti che svolgono attività di comunicazione, conservazione, ricerca in ambito scientifico, identificate come istituzioni culturali nel presente testo.

2.     L'associazione ha come scopo particolare:

a)     promuovere e tutelare il diritto di accesso alla cultura quale espressione del diritto di partecipazione, individuale e collettiva, alla vita della comunità,

b)    prevenire la dispersione ed il deterioramento del patrimonio culturale scientifico e curarne l’aggiornamento, l’incremento, lo studio e l’interpretazione, l’accesso al pubblico in maniera sostenibile,

c)     valorizzare le diversità culturali del patrimonio come espressione della diversità dell'umanità e dell’ambiente, da tutelare e rispettare,

d)    favorire gli scambi di esperienze e materiale tra gli istituti culturali, in Italia e con l’estero,

e)     promuovere l’adozione di interventi legislativi volti a dare riconoscimento e coerenza alla disciplina dei musei scientifici,

f)     favorire il rapporto e le collaborazioni tra le istituzioni culturali anche valorizzando occasioni di autoformazione e circolazione di pratiche,

g)    favorire la collaborazione tra gli istituti culturali, tra questi e i competenti Ministeri e, in generale, con la Pubblica Amministrazione,

h)    promuovere e tutelare la documentazione e la memoria storica e scientifica quale patrimonio culturale collettivo,

i)      promuovere e tutelare le attività di ricerca, la conservazione, l’interpretazione, le collezioni e l’esposizione del patrimonio materiale e immateriale delle istituzioni di museologia scientifica,

j)      valorizzare nei processi educativi l’istituzione museale nel suo insieme di patrimonio culturale e spazio della comunità.

k)    supportare il riconoscimento delle competenze e del ruolo sociale e culturale dei lavoratori dei musei scientifici.

3.     L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, senza fine di lucro, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall’ articolo 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.   Conseguentemente, nell’ambito delle attività di cui al precedente paragrafo l’associazione può:

a)     esercitare la rappresentanza dei principi e delle istanze comuni dei propri aderenti nei confronti delle istituzioni nazionali, locali e internazionali,

b)    organizzare e promuovere, in Italia ed all’estero, movimenti di opinione, studi e ricerche, convegni, congressi, seminari, laboratori, giornate di studio ed ingenerale,

c)     promuovere e curare attività di ricerca scientifica, studio e consulenza scientifica nell’ambito dei propri scopi istituzionali,

d)    promuovere e curare pubblicazioni scientifiche e divulgative,

e)     organizzare e promuovere occasioni e percorsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale degli istituti culturali,

f)     promuovere ed organizzare percorsi ed occasioni di formazione, formale e non formale, ed orientamento sui temi oggetto degli scopi istituzionali,

g)    dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei.

5.     L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

6.     L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

 

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli associati)

1.      Il numero degli associati è illimitato.

2.      Possono aderire all’associazione:

a)     tutte le istituzioni culturali di cui al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private,

b)    le persone fisiche che, per attività professionale, competenze o per comprovato interesse, intendano partecipare alle attività dell’associazione.

3.      Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che contenga dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente principi, finalità, scopi ed attività dell’associazione e di conoscere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché i seguenti dati e documenti:

a)      per gli aspiranti soci persone giuridiche, statuto, atto costitutivo, certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero documentazione equipollente, componenti dati dei componenti del consiglio direttivo e del legale rappresentante;

b)      per gli aspiranti soci persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, l’indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, attestazione degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto.

4.          Il consiglio direttivo delibera sulla domanda sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto, senza discriminazioni, ed in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale costituenti lo scopo sociale.

5.          La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

6.          Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.          Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8.          Sono soci benemeriti le persone che acquisiscono la qualifica di socio in forza della delibera del consiglio direttivo resa ai sensi del successivo articolo 8, comma 4 del presente statuto. La qualifica di socio benemerito non determina differenze nei diritti e nei doveri attribuiti al socio.

9.          Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.       L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina delle procedure di acquisizione e perdita della qualifica.

 

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1.      Gli associati hanno il diritto di:

a)    eleggere gli organi associativi;

b)    essere eletti negli organi associativi;

c)     essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

d)    concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

e)     prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta motivata al consiglio direttivo.

2.      Gli associati hanno l’obbligo di:

a)     rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organismi sociali;

b)    versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità ed i termini stabiliti dall’assemblea;

3.      Gli aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento dell’associazione.

 

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

1.      La qualifica di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione della persona giuridica, recesso, decadenza automatica o esclusione.

2.      Il consiglio direttivo può, con delibera motivata, escludere il socio che:

a)     abbia adottato gravi comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi sociali,

b)    abbia commesso gravi violazioni degli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi,

c)     abbia omesso il pagamento della quota sociale annuale entro la scadenza.

3.          L’associato decade automaticamente dalla qualifica di socio per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione. La decadenza è ratificata tramite presa d’atto da parte del consiglio direttivo che ne darà informazione ai soci.

4.          La delibera di esclusione e la dichiarata decadenza sono comunicate per iscritto al socio. Avverso la delibera di esclusione, ovvero avverso la dichiarata decadenza per perdita dei requisiti è ammesso ricorso all’assemblea da presentarsi al consiglio direttivo entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

5.          L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve farne dichiarazione in forma scritta al consiglio direttivo.

6.          La perdita della qualifica di socio non libera l’aderente dagli impegni economici maturati a favore dell’associazione e comporta la contestuale decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti e comunque dagli incarichi di rappresentanza attribuiti.

7.          I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ARTICOLO 6

(Organi)

1.      Sono organi dell’associazione:

a)      l’Assemblea;

b)      il Consiglio direttivo;

c)      il Presidente;

d)      l’Organo di controllo ed il revisore dei conti, che saranno nominati alla ricorrenza dei presupposti di legge.

2.      L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina del funzionamento e le procedure elettive degli organi sociali.

 

ARTICOLO 7

(Assemblea)

1.      Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che abbiamo provveduto al versamento della quota sociale entro la scadenza.

2.      Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio persona giuridica designa la persona che lo rappresenta in assemblea. In assenza della designazione, l’ente sarà rappresentato dal legale rappresentante.

3.      Nel caso in cui la persona designata dal socio persona giuridica sia già socio individuale, quest’ultimo, con l’accettazione della designazione, decade dalla qualifica di socio.

4.      Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, resa anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati. Le deleghe attribuite ai soci persone giuridiche possono essere conferite esclusivamente alla persona designata a rappresentare l’ente in assemblea.

5.      La maggioranza dei voti in assemblea è attribuita ai soci persona fisica ed ai soci persona giuridica diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con fine di lucro.

6.      La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua riunione.

7.      L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 13, del d. lgs. 117/2017.

8.      L’Assemblea è convocata dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata il consiglio direttivo ovvero almeno un decimo degli associati.

9.      Al momento della convocazione il consiglio direttivo stabilisce la modalità di svolgimento, in presenza, telematica o mista.

10.   L’Assemblea ha le seguenti competenze:

a)      nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, alla ricorrenza dei presupposti, l’organo di controllo ed il revisore dei conti;

b)      approva il bilancio di cui all’ articolo 13 d. lgs. 117/2017 nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all’articolo 14 d. lgs. 117/2017;

c)      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d)      delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

e)      approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f)       delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

g)      delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

h)      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.   L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, ovvero in sua assenza dal vicepresidente oppure da un socio eletto in seno alla stessa.

12.   Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

13.   L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. La delibera di revoca degli organismi sociali ovvero di suoi componenti potrà essere presa con la maggioranza assoluta.

14.   È convocata in sessione straordinaria l’assemblea per deliberare sulla modifica dello statuto e del regolamento nonché per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

15.   Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la maggioranza assoluta.

16.   Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

17.   La delibera di scioglimento dell’associazione può essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

 

ARTICOLO 8

(Consiglio direttivo)

1.      Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione ai sensi dell’articolo 26 d. lgs. 117/2017. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.

2.      Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed allo stesso spettano tutte le prerogative che per legge o statuto non siano attribuite alla competenza dell’assemblea o di altri organi sociali.

3.      In particolare, sono compiti del consiglio direttivo:

a)      eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

b)      eleggere tra i suoi componenti, con la maggioranza di questi, il presidente e, su proposta di questo, il vicepresidente;

c)      nominare, tra i suoi componenti e su proposta del presidente, il segretario e l’economo;

d)      formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

e)      predisporre il bilancio di cui all’art. 13 d. lgs. 117/2017 e l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 117/2017;

f)       predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

g)      deliberare in merito al conseguimento di personalità giuridica nel caso in cui non richieda modifiche statutarie;

h)      deliberare l’ammissione degli associati;

i)       deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

j)       stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

k)      curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

4.      Il consiglio direttivo ha facoltà di attribuire riconoscimenti a persone che, con la propria attività di studio, ricerca e lavoro, abbiano dato un rilevante contributo alla museologia scientifica. Alle stesse persone il consiglio può riconoscere la qualifica di socio benemerito, previa accettazione da parte dell’interessato.

5.      Il consiglio direttivo a facoltà di istituire gruppi di lavoro, composti da persone individuate tra i soci e tra esperti esterni di riconosciuta competenza, per l’approfondimento di specifiche tematiche attinenti allo scopo sociale.

6.      Il consiglio direttivo è formato da sette componenti, nominati dall’assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

7.      La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere eletta tra i soci e i rappresentanti dei soci persone giuridiche diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con scopo di lucro.

8.      I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

9.      La convocazione del consiglio direttivo avviene a cura del presidente mediante comunicazione contenente luogo, data e ora, ordine del giorno, e comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno 24 ore.

10.   Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

11.   Gli amministratori possono intervenire in consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La modalità di svolgimento sarà stabilita al momento della convocazione.

12.   Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti, secondo i criteri di eleggibilità di cui al presente articolo.

 

ARTICOLO 9

(Presidente e ufficio di presidenza)

1.      Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione. Attende all’ordinaria amministrazione dell’associazione sulla base delle direttive espresse dal consiglio direttivo e dall’assemblea. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del successivo consiglio direttivo.

2.      Il presidente, il vice-presidente, l’economo e il segretario durano in carica quanto il consiglio direttivo che li ha eletti e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per gravi motivi dal consiglio direttivo con la maggioranza degli aventi diritto, ovvero per revoca da parte dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

3.      Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

4.      L’economo assicura la coerenza fra gli indirizzi del consiglio direttivo e la gestione economica e finanziaria, controlla la stesura della bozza di bilancio, coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio. 

5.      Il segretario cura la tenuta dei libri sociali.

6.      Il presidente, il vicepresidente, l’economo e il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza che affianca il presidente nelle sue funzioni.

 

ARTICOLO 10

(Organo di controllo)

1.      L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2.      I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3.      L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

4.      I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ARTICOLO 11

(Revisione legale dei conti)

1.      Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

ARTICOLO 12

(Bilancio e patrimonio)

1.      L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.      Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)      beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

b)      le eccedenze degli esercizi annuali;

c)      erogazioni, donazioni e lasciti;

d)      le quote associative eventualmente deliberate.

3.      Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

a)      i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

b)      i contributi pubblici e dei privati;

c)      i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio.

4.      Il bilancio, redatto ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 117/2017, è predisposto a cura del consiglio direttivo e deve essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

5.      Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6.      Alla ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 14 d. lgs. 117/2017 il consiglio direttivo cura la redazione del bilancio sociale che verrà presentato all’assemblea per la sua approvazione entro il medesimo termine del bilancio di cui al precedente paragrafo, previo esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

7.      Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

 

 

ARTICOLO 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1.      L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ARTICOLO 14

(Libri sociali)

1.      L’associazione istituisce i seguenti libri sociali tenuti a cura del consiglio direttivo:

a)      libro degli associati;

b)      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)      libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

2.      Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del revisore dei conti, laddove nominati, e saranno tenuti a cura dello stesso organo.

 

ARTICOLO 15

(Lavoratori e volontari)

1.      L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell’articolo 16, d. lgs. 117/2017.

2.      L’associazione potrà avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18, del d. lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1.      In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

2.      L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

 

ARTICOLO 17

(Norme finali e transitorie)

i.           Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ii.         Il consiglio direttivo resta in carica e prosegue nelle sue funzioni secondo la disciplina del presente statuto e sino a naturale scadenza del proprio mandato.

iii.         Il collegio dei sindaci revisori in carica al momento dell’approvazione del presente statuto sarà soppresso alla scadenza del mandato in corso.

 

 

Il Presidente

Fausto Barbagli

Regolamento


(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 26.06.1986; modificato nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 17.11. 2010)

Capo I – Soci
Art. 1
I soci ordinari e aderenti possono essere di due tipi: individuali (le singole persone) o istituzionali (musei, associazioni, enti, ecc. sia pubblici che privati).

Art. 2
Ogni socio ordinario al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione viene assegnato ad una determinata categoria (secondo quanto previsto dal successivo Art. 4), che viene stabilita dal Consiglio Direttivo a seconda della sua posizione giuridica e delle attività svolte dal socio.

Art. 3
Ogni socio resta sempre attribuito ad una medesima categoria, anche dopo eventuale collocamento a riposo. L’eventuale trasferimento di un socio ad altra categoria può essere:
1) richiesto dall’interessato con motivata domanda;
2) operato dal Consiglio Direttivo in seguito a documentate informazioni e in tal caso sarà tempestivamente comunicato al socio.

Art. 4
Ogni socio ordinario, sia individuale che istituzionale, rientra in una delle seguenti categorie:
1) Musei pubblici di enti locali;
2) Musei statali;
3) Musei privati o con parziale partecipazione pubblica (individuali, di enti religiosi, di associazioni private, ecc.);
4) Orti Botanici;
5) Giardini Zoologici;
6) Acquari;
7) Soggetti che istituzionalmente svolgono attività di comunicazione e/o conservazione e ricerca in ambito scientifico;
8) Sistemi, reti e raggruppamenti museali.

Art. 5
I soci istituzionali sono rappresentati nei loro rapporti con l’A.N.M.S. di norma dal direttore (o dal direttore scientifico qualora sia diverso da quello amministrativo); possono essere rappresentati anche da persona espressamente delegata dall’amministrazione di competenza.

Art. 6
I soci istituzionali, al momento della loro iscrizione, sono tenuti ad indicare il nome della persona che rappresenta l’istituzione nei suoi rapporti con l’A.N.M.S. e del suo eventuale sostituto.

Art. 7
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione a socio (secondo il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo) il richiedente deve indicare l’anno di inizio della sua associazione, che può decorrere dall’anno in corso o da quello successivo.

Art. 8
I soci sono tenuti a pagare le quote entro il primo trimestre dell’anno in corso; in caso di pagamento ritardato oltre l’anno in corso sono considerati morosi. Ai soci morosi viene richiesto almeno due volte dall’Economo il pagamento delle quote arretrate; nel caso che il socio non dia risposta dopo due anni di morosità (cioè dopo il mancato pagamento di tre quote annuali), viene inserito dal Consiglio Direttivo fra i soci proposti per la decadenza. La proposta di decadenza viene presentata alla prima Assemblea generale successiva ai tre anni di morosità; l’Assemblea delibera secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.

Art. 9
I soci decaduti che desiderano essere riammessi devono pagare le quote arretrate fino ad un massimo di tre quote; in tal caso hanno diritto a ricevere le pubblicazioni edite nei tre anni relativi. Dopo tre anni i soci che desiderano essere riammessi seguono la procedura di iscrizione dei nuovi soci; in tal caso non hanno diritto a ricevere le pubblicazioni arretrate.

Art. 10
Il socio in regola con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente riceve gratuitamente tutte le pubblicazioni sociali; il socio non in regola con quanto sopra non riceverà più le pubblicazioni sociali.

Art. 11
Per esercitare il diritto di voto il socio deve essere in pari almeno con le quote sociali dell’anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Capo II – Quote sociali
Art. 12
Le quote sociali sono proposte di volta in volta dal Consiglio Direttivo e quindi discusse ed approvate dall’Assemblea dei soci.

Capo III – Assemblea
Art. 13
L’Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare i bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso nella sua prima riunione dell’anno.

Art. 14
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; alle votazioni possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea.

Art. 15
I soci possono delegare per scritto altri soci presenti all’Assemblea a votare in loro vece.
Ogni socio individuale presente all’Assemblea può disporre al massimo di 3 deleghe; i deleganti devono essere soci individuali o rappresentanti ufficiali di soci istituzionali. Ogni persona presente all’Assemblea a nome di un socio istituzionale deve esserne il rappresentante ufficiale o deve avere regolare procura da parte del rappresentante ufficiale; in quest’ultimo caso non può essere provvista di deleghe.
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è ammesso il voto per corrispondenza. A tal fine, all’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere allegata una scheda di voto che deve contenere gli estremi della riunione assembleare con l’indicazione delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio. Il voto per corrispondenza va esercitato mediante lettera inviata via posta, o mediante telefax o mediante posta elettronica, da trasmettere agli indicati sulla scheda di voto stessa, ed è valido se perviene all’Associazione prima dell’inizio dell’Assemblea. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega.
Qualora il voto debba avvenire per scrutinio segreto esso potrà essere esercitato anche per corrispondenza solo con la modalità della lettera inviata in busta chiusa. La busta con l’indicazione del mittente dovrà contenere una seconda busta anonima sigillata, con all’interno la scheda di voto.

Capo IV -Elezioni del Consiglio Direttivo
Art. 16
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea convocata secondo le norme dell’art. 7 dello Statuto in seduta ordinaria durante l’ultima manifestazione sociale dell’anno precedente il quadriennio relativo alla durata in carica del Consiglio da eleggere.

Art. 17
Hanno l’elettorato attivo tutti i soci in pari con le quote sociali dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni.

Art. 18
I soci istituzionali esercitano il loro voto tramite i loro rappresentanti di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19
Hanno l’elettorato passivo tutti i soci in pari con le quote sociali dell’anno in cui si svolgono le elezioni. Per i soci istituzionali possono essere eletti solo i rappresentanti ufficiali delle istituzioni stesse e non altre persone.

Art. 20
Le modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo (come presentazione delle candidature, numero dei nominativi da esprimere in ogni scheda, risoluzione dei casi di eletti a pari voti, organizzazione del seggio elettorale, ecc.) sono stabilite dall’assemblea nella sua riunione di cui all’art. 16 di questo Regolamento.

Capo V – Consiglio Direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno (e, ove necessario, in occasione delle Assemblee) su convocazione del Presidente, il quale comunica l’ordine del giorno della seduta almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 22
La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire per lettera, fax o e-mail e deve contenere l’ordine del giorno della seduta.

Art. 23
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art. 24
Il verbale di ogni adunanza del Consiglio Direttivo viene inviato dal Segretario ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta nella quale dovrà essere approvato. In casi particolari il verbale può essere approvato per lettura diretta nella seduta nella quale viene presentato. Le delibere urgenti possono essere approvate seduta stante per decisioni unanime.

Art. 25
La Giunta si riunisce su espresso invito del Presidente. La Giunta può prendere provvedimenti di rilievo soltanto in caso di urgenza; tali provvedimenti devono in tutti i casi essere approvati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva a quella della Giunta.

Art. 26
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 27
Le cariche del Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed Economo sono di norma incompatibili con quella di Direttore della Rivista.

Art. 28
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito, altri soci o persone estranee per la discussione di determinati argomenti.

Art. 29
E’ ammesso l’eventuale rimborso spese a consiglieri e a invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e/o ai membri di commissioni temporanee per la partecipazione alle relative riunioni, su presentazione della relativa documentazione.

Capo VI – Commissioni temporanee, gruppi di lavoro
Art. 30
Secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo per l’esame di particolari problemi di interesse dell’Associazione può nominare commissioni temporanee o Gruppi di lavoro composti anche da persone estranee al Consiglio ed eventualmente anche da non soci. Tali commissioni o gruppi, che sono presieduti da un socio a ciò espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, riferiscono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo decadono a conclusione dei lavori e in tutti i casi alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Art. 31
Ai gruppi di lavoro di ambito regionale possono essere affidati, su espresso invito da parte del Consiglio Direttivo, compiti relativi ai rapporti fra l’Associazione e le autorità regionali preposte allo sviluppo e alla tutela delle istituzioni culturali di carattere museale scientifico della regione.

Capo VII – Revisori
Art. 32
Ogni anno l’Economo invia in esame ai revisori ordinari e a quelli supplenti i bilanci consuntivo e preventivo. L’invio deve avvenire prima della seduta di Consiglio nella quale i bilanci verranno discussi.

Capo VIII – Convocazioni e riunioni telematiche.
Art. 33
Convocazione Giunta.
In analogia con quanto previsto all’Art. 24 del Regolamento, anche le convocazioni della Giunta possono essere fatte tramite e-mail.
Riunioni telematiche della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Per problemi di normale amministrazione ovvero per particolari urgenze, sia le riunioni della Giunta che le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate per via telematica. Il Segretario redigerà il verbale di tali riunioni, verbale che dovrà essere inviato per via telematica a tutti i partecipanti, i quali dovranno dichiarare tramite fax la loro partecipazione alla riunione telematica e la loro approvazione del verbale relativo.

Capo IX – Pubblicazioni
Art. 34
Le pubblicazioni dell’Associazione sono:
1) Rivista “Museologia Scientifica”;
2) Collana “Museologia Scientifica – Memorie” (con pubblicazioni monografiche e Atti dei Congressi sociali, di convegni e di altre manifestazioni);
3) Pubblicazioni varie.

Art. 35
La rivista “Museologia Scientifica” è diretta di norma da un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso; qualora il direttore della rivista sia scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui si discutono problemi inerenti la rivista. Il direttore ha la responsabilità delle pubblicazioni.

Art. 36
Il direttore scientifico (Editor) di “Museologia Scientifica” si avvale della collaborazione di Editors associati e di un Comitato Scientifico nominati dal Consiglio Direttivo. Di essi possono far parte anche persone che non siano soci dell’A.N.M.S.

Art. 37
Gli Editors Associati si riuniscono su invito del direttore della rivista e possono operare anche per corrispondenza o per via telematica.

Art. 38
Il controllo della validità scientifica dei lavori pubblicati su “Museologia Scientifica” è affidato a revisori scelti di volta in volta dal Direttore della rivista su suggerimento degli Editors Associati e del Comitato Scientifico.

Art. 39
Per l’attività editoriale e tipografica “Museologia Scientifica” si avvale di norme redazionali stabilite dal direttore scientifico della Rivista e dagli Editors Associati ed approvate dal Consiglio Direttivo. Queste possono essere modificate in qualsiasi momento su delibera del Consiglio Direttivo. Tali norme vengono pubblicate sulla rivista di “Museologia Scientifica”.


Art. 40
Gli autori possono contribuire alle spese di stampa dei rispettivi lavori con le modalità indicate nelle norme redazionali di cui all’Art. 39.

Art. 41
Le pubblicazioni al momento della loro uscita sono distribuite gratuitamente ai soci in pari con le quote sociali. I soci possono ottenere dietro richiesta le pubblicazioni arretrate, che vengono loro cedute a metà prezzo. Ulteriori copie dell’ultimo numero possono anche essere richieste e cedute a prezzo intero.

Art. 42
Tutte le spese di distribuzione ai soci delle pubblicazioni sociali dell’anno in corso sono a carico dell’Associazione.

Art. 43
Le pubblicazioni sociali sono cedute prevalentemente ai soci. I prezzi di vendita delle pubblicazioni sociali sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 44
La rivista “Museologia Scientifica” e le altre pubblicazioni dell’ANMS possono essere cedute anche in cambio di qualificate riviste italiane o straniere di contenuto analogo (su delibera del Consiglio Direttivo) oppure in abbonamento; può essere anche inviata in omaggio ad enti o istituzioni rappresentative nel settore di competenza.

Capo X – Biblioteca
Art. 45
La biblioteca dell’A.N.M.S. consta di opere sia acquistate che pervenute in omaggio o in cambio. Il Consiglio Direttivo indica la sede della Biblioteca che deve essere ospitata in idonei locali resi disponibili da un Ente Socio Istituzionale.

Art. 46
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono consultare le opere della biblioteca.

Art. 47
E’ ammesso il prestito esterno (diretto o per corrispondenza) limitatamente ai soci dell’Associazione; in tal caso i soci si impegnano a restituire alla biblioteca l’opera richiesta entro 15 giorni. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del socio.

Art. 48
Nel caso in cui l’opera avuta in prestito andasse smarrita il socio deve indennizzare l’Associazione del danno subìto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 49
Il prestito esterno sarà effettuato di norma nei casi in cui non possa essere sostituito da fotocopie. Ai soci che usufruiscono di questo servizio verranno addebitate le spese di costo e di spedizione delle fotocopie.