Statuto
Sezione dedicata alla consultazione dello Statuto dell'ANMS
Statuto ANMS
Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Associazione Nazionale dei Musei Scientifici ETS – ANMS ETS
(approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci
in data 16.10.2025, Padova)
Preambolo
L’associazione si richiama ai principi della Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani ed al diritto di accesso alla cultura in questa sancito all’articolo 27, nonché ai principi ed alle finalità della convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale.
L'associazione si riconosce nei principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana negli articoli 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e 33 “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento” e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; è in linea con i principi e le direttive dell’UNESCO, dell’ICOM e dell’Unione Europea che definiscono obiettivi e strategie prioritarie per la cultura; condivide in particolare la Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge; condivide e fa propri gli obiettivi e le esortazioni della Convenzione di Faro.
In base a queste premesse, i suoi soci si sentono membri di una comunità che riconosce il valore della cultura scientifica e ne promuove la conoscenza a tutti i cittadini, attraverso le risorse e le azioni dei loro Musei; ritengono fondamentali il dialogo con i visitatori e il territorio, lo scambio culturale, la condivisione di patrimoni, esperienze, valori e saperi, in particolare in tema di bio e geodiversità, auspicando il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i membri della comunità stessa. L’obiettivo sono il benessere e la sostenibilità per tutti i viventi del Pianeta e il Pianeta stesso.
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ARTICOLO 1
(Denominazione, sede e durata)
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un’associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Associazione nazionale dei musei scientifici ETS”, in breve “ANMS ETS”, da ora in avanti indicata come “associazione” nel presente testo, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
2. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere assunta dal consiglio direttivo quale organo di amministrazione, così come la decisione in merito all’eventuale istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia ed all’estero.
3. L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
ARTICOLO 2
(Scopo, finalità, attività)
1. Scopo generale dell’associazione è rappresentare, coordinare, promuovere, valorizzare, supportare e tutelare i musei scientifici, per tali intendendo le istituzioni culturali che raccolgono testimonianze e materiali relativi alle scienze e alle tecniche ed alla loro storia, che li conservano, li comunicano e li rendono disponibili alla ricerca ed alla fruizione pubblica, compresi gli orti botanici, i giardini zoologici, gli acquari e gli istituti che svolgono attività di comunicazione, conservazione, ricerca in ambito scientifico, identificate come istituzioni culturali nel presente testo.
2. L'associazione ha come scopo particolare:
a) promuovere e tutelare il diritto di accesso alla cultura quale espressione del diritto di partecipazione, individuale e collettiva, alla vita della comunità,
b) prevenire la dispersione ed il deterioramento del patrimonio culturale scientifico e curarne l’aggiornamento, l’incremento, lo studio e l’interpretazione, l’accesso al pubblico in maniera sostenibile,
c) valorizzare le diversità culturali del patrimonio come espressione della diversità dell'umanità e dell’ambiente, da tutelare e rispettare,
d) favorire gli scambi di esperienze e materiale tra gli istituti culturali, in Italia e con l’estero,
e) promuovere l’adozione di interventi legislativi volti a dare riconoscimento e coerenza alla disciplina dei musei scientifici,
f) favorire il rapporto e le collaborazioni tra le istituzioni culturali anche valorizzando occasioni di autoformazione e circolazione di pratiche,
g) favorire la collaborazione tra gli istituti culturali, tra questi e i competenti Ministeri e, in generale, con la Pubblica Amministrazione,
h) promuovere e tutelare la documentazione e la memoria storica e scientifica quale patrimonio culturale collettivo,
i) promuovere e tutelare le attività di ricerca, la conservazione, l’interpretazione, le collezioni e l’esposizione del patrimonio materiale e immateriale delle istituzioni di museologia scientifica,
j) valorizzare nei processi educativi l’istituzione museale nel suo insieme di patrimonio culturale e spazio della comunità.
k) supportare il riconoscimento delle competenze e del ruolo sociale e culturale dei lavoratori dei musei scientifici.
3. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, senza fine di lucro, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall’ articolo 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. Conseguentemente, nell’ambito delle attività di cui al precedente paragrafo l’associazione può:
a) esercitare la rappresentanza dei principi e delle istanze comuni dei propri aderenti nei confronti delle istituzioni nazionali, locali e internazionali,
b) organizzare e promuovere, in Italia ed all’estero, movimenti di opinione, studi e ricerche, convegni, congressi, seminari, laboratori, giornate di studio ed ingenerale,
c) promuovere e curare attività di ricerca scientifica, studio e consulenza scientifica nell’ambito dei propri scopi istituzionali,
d) promuovere e curare pubblicazioni scientifiche e divulgative,
e) organizzare e promuovere occasioni e percorsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale degli istituti culturali,
f) promuovere ed organizzare percorsi ed occasioni di formazione, formale e non formale, ed orientamento sui temi oggetto degli scopi istituzionali,
g) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei.
5. L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.
6. L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
ARTICOLO 3
(Ammissione e numero degli associati)
1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all’associazione:
a) tutte le istituzioni culturali di cui al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private,
b) le persone fisiche che, per attività professionale, competenze o per comprovato interesse, intendano partecipare alle attività dell’associazione.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che contenga dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente principi, finalità, scopi ed attività dell’associazione e di conoscere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché i seguenti dati e documenti:
a) per gli aspiranti soci persone giuridiche, statuto, atto costitutivo, certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero documentazione equipollente, componenti dati dei componenti del consiglio direttivo e del legale rappresentante;
b) per gli aspiranti soci persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, l’indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, attestazione degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto.
4. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto, senza discriminazioni, ed in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale costituenti lo scopo sociale.
5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
6. Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Sono soci benemeriti le persone che acquisiscono la qualifica di socio in forza della delibera del consiglio direttivo resa ai sensi del successivo articolo 8, comma 4 del presente statuto. La qualifica di socio benemerito non determina differenze nei diritti e nei doveri attribuiti al socio.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
10. L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina delle procedure di acquisizione e perdita della qualifica.
ARTICOLO 4
(Diritti e obblighi degli associati)
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi;
b) essere eletti negli organi associativi;
c) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
d) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
e) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta motivata al consiglio direttivo.
2. Gli associati hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organismi sociali;
b) versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità ed i termini stabiliti dall’assemblea;
3. Gli aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento dell’associazione.
ARTICOLO 5
(Perdita della qualifica di associato)
1. La qualifica di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione della persona giuridica, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. Il consiglio direttivo può, con delibera motivata, escludere il socio che:
a) abbia adottato gravi comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi sociali,
b) abbia commesso gravi violazioni degli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi,
c) abbia omesso il pagamento della quota sociale annuale entro la scadenza.
3. L’associato decade automaticamente dalla qualifica di socio per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione. La decadenza è ratificata tramite presa d’atto da parte del consiglio direttivo che ne darà informazione ai soci.
4. La delibera di esclusione e la dichiarata decadenza sono comunicate per iscritto al socio. Avverso la delibera di esclusione, ovvero avverso la dichiarata decadenza per perdita dei requisiti è ammesso ricorso all’assemblea da presentarsi al consiglio direttivo entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
5. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve farne dichiarazione in forma scritta al consiglio direttivo.
6. La perdita della qualifica di socio non libera l’aderente dagli impegni economici maturati a favore dell’associazione e comporta la contestuale decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti e comunque dagli incarichi di rappresentanza attribuiti.
7. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ARTICOLO 6
(Organi)
1. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo ed il revisore dei conti, che saranno nominati alla ricorrenza dei presupposti di legge.
2. L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina del funzionamento e le procedure elettive degli organi sociali.
ARTICOLO 7
(Assemblea)
1. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che abbiamo provveduto al versamento della quota sociale entro la scadenza.
2. Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio persona giuridica designa la persona che lo rappresenta in assemblea. In assenza della designazione, l’ente sarà rappresentato dal legale rappresentante.
3. Nel caso in cui la persona designata dal socio persona giuridica sia già socio individuale, quest’ultimo, con l’accettazione della designazione, decade dalla qualifica di socio.
4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, resa anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati. Le deleghe attribuite ai soci persone giuridiche possono essere conferite esclusivamente alla persona designata a rappresentare l’ente in assemblea.
5. La maggioranza dei voti in assemblea è attribuita ai soci persona fisica ed ai soci persona giuridica diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con fine di lucro.
6. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua riunione.
7. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 13, del d. lgs. 117/2017.
8. L’Assemblea è convocata dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata il consiglio direttivo ovvero almeno un decimo degli associati.
9. Al momento della convocazione il consiglio direttivo stabilisce la modalità di svolgimento, in presenza, telematica o mista.
10. L’Assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, alla ricorrenza dei presupposti, l’organo di controllo ed il revisore dei conti;
b) approva il bilancio di cui all’ articolo 13 d. lgs. 117/2017 nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all’articolo 14 d. lgs. 117/2017;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, ovvero in sua assenza dal vicepresidente oppure da un socio eletto in seno alla stessa.
12. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
13. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. La delibera di revoca degli organismi sociali ovvero di suoi componenti potrà essere presa con la maggioranza assoluta.
14. È convocata in sessione straordinaria l’assemblea per deliberare sulla modifica dello statuto e del regolamento nonché per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
15. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la maggioranza assoluta.
16. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.
17. La delibera di scioglimento dell’associazione può essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
ARTICOLO 8
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione ai sensi dell’articolo 26 d. lgs. 117/2017. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.
2. Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed allo stesso spettano tutte le prerogative che per legge o statuto non siano attribuite alla competenza dell’assemblea o di altri organi sociali.
3. In particolare, sono compiti del consiglio direttivo:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
b) eleggere tra i suoi componenti, con la maggioranza di questi, il presidente e, su proposta di questo, il vicepresidente;
c) nominare, tra i suoi componenti e su proposta del presidente, il segretario e l’economo;
d) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
e) predisporre il bilancio di cui all’art. 13 d. lgs. 117/2017 e l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 117/2017;
f) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
g) deliberare in merito al conseguimento di personalità giuridica nel caso in cui non richieda modifiche statutarie;
h) deliberare l’ammissione degli associati;
i) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
4. Il consiglio direttivo ha facoltà di attribuire riconoscimenti a persone che, con la propria attività di studio, ricerca e lavoro, abbiano dato un rilevante contributo alla museologia scientifica. Alle stesse persone il consiglio può riconoscere la qualifica di socio benemerito, previa accettazione da parte dell’interessato.
5. Il consiglio direttivo a facoltà di istituire gruppi di lavoro, composti da persone individuate tra i soci e tra esperti esterni di riconosciuta competenza, per l’approfondimento di specifiche tematiche attinenti allo scopo sociale.
6. Il consiglio direttivo è formato da sette componenti, nominati dall’assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.
7. La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere eletta tra i soci e i rappresentanti dei soci persone giuridiche diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con scopo di lucro.
8. I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
9. La convocazione del consiglio direttivo avviene a cura del presidente mediante comunicazione contenente luogo, data e ora, ordine del giorno, e comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno 24 ore.
10. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
11. Gli amministratori possono intervenire in consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La modalità di svolgimento sarà stabilita al momento della convocazione.
12. Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti, secondo i criteri di eleggibilità di cui al presente articolo.
ARTICOLO 9
(Presidente e ufficio di presidenza)
1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione. Attende all’ordinaria amministrazione dell’associazione sulla base delle direttive espresse dal consiglio direttivo e dall’assemblea. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del successivo consiglio direttivo.
2. Il presidente, il vice-presidente, l’economo e il segretario durano in carica quanto il consiglio direttivo che li ha eletti e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per gravi motivi dal consiglio direttivo con la maggioranza degli aventi diritto, ovvero per revoca da parte dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
3. Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
4. L’economo assicura la coerenza fra gli indirizzi del consiglio direttivo e la gestione economica e finanziaria, controlla la stesura della bozza di bilancio, coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio.
5. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali.
6. Il presidente, il vicepresidente, l’economo e il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza che affianca il presidente nelle sue funzioni.
(Organo di controllo)
1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
4. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
(Revisione legale dei conti)
1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
(Bilancio e patrimonio)
1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b) le eccedenze degli esercizi annuali;
c) erogazioni, donazioni e lasciti;
d) le quote associative eventualmente deliberate.
3. Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
b) i contributi pubblici e dei privati;
c) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio.
4. Il bilancio, redatto ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 117/2017, è predisposto a cura del consiglio direttivo e deve essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
5. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Alla ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 14 d. lgs. 117/2017 il consiglio direttivo cura la redazione del bilancio sociale che verrà presentato all’assemblea per la sua approvazione entro il medesimo termine del bilancio di cui al precedente paragrafo, previo esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
7. Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
ARTICOLO 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 14
(Libri sociali)
1. L’associazione istituisce i seguenti libri sociali tenuti a cura del consiglio direttivo:
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
2. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del revisore dei conti, laddove nominati, e saranno tenuti a cura dello stesso organo.
ARTICOLO 15
(Lavoratori e volontari)
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell’articolo 16, d. lgs. 117/2017.
2. L’associazione potrà avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18, del d. lgs. 117/2017.
ARTICOLO 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ARTICOLO 17
(Norme finali e transitorie)
i. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ii. Il consiglio direttivo resta in carica e prosegue nelle sue funzioni secondo la disciplina del presente statuto e sino a naturale scadenza del proprio mandato.
iii. Il collegio dei sindaci revisori in carica al momento dell’approvazione del presente statuto sarà soppresso alla scadenza del mandato in corso.
Il Presidente
Fausto Barbagli